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Farmaci: addio alla ricetta medica cartacea, arriva quella digitale

L’approvazione, il 19 dicembre, da parte del Consiglio dei Ministri del provvedimento sulle semplificazioni segna un nuovo passo in avanti verso l’addio alla ricetta cartacea e alla validità di un anno delle ricette per i malati cronici. Il Disegno di legge delega dovrà essere approvato, ora, in Parlamento e reso attuativo da appositi decreti.

La dematerializzazione riguarderà tutti i tipi di ricette, sia quelle a carico del Servizio sanitario nazionale (Ssn) che quelle ‘bianche’, per i farmaci non rimborsabili dallo Stato. Inoltre, secondo quanto si legge nella bozza del provvedimento, “nella prescrizione di medicinali a carico del Ssn per la cura di patologie croniche, il medico può indicare nella ricetta dematerializzata ripetibile, sulla base del protocollo terapeutico individuale, la posologia e il numero di confezioni dispensabili nell’arco temporale massimo di dodici mesi”.

Una novità che semplifica la vita dei malati cronici e valorizza ulteriormente il ruolo del farmacista nel monitoraggio dell’aderenza alla terapia. “Il medico, qualora lo richiedano ragioni di appropriatezza prescrittiva – si precisa – può sospendere, in ogni momento, la ripetibilità della prescrizione ovvero modificare la terapia”, mentre sarà il farmacista a informare “l’assistito sulle corrette modalità di assunzione dei medicinali prescritti” consegnando “un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia, in relazione alla posologia indicata”.

Sempre il farmacista, monitorando l’aderenza alla terapia, “qualora rilevi difficoltà da parte dell’assistito nella corretta assunzione dei medicinali prescritti, segnala le criticità al medico per le valutazioni di competenza”.

 

Fonte: https://rb.gy/6ndw6o

Quanto dura una ricetta medica?

Non tutte le ricette sono uguali, hanno una durata e un numero di riutilizzi diversi a seconda della tipologia del farmaco e delle specifiche inserite dal medico. Vediamo nello specifico la durata e altri dettagli di alcune ricette principali.

La ricetta rossa

Viene utilizzata esclusivamente per prescrivere i farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) che rientrano in Fascia A. Può essere compilata soltanto dai medici dipendenti di strutture pubbliche o convenzionate con il SSN ed esclusivamente nell’ambito dell’esercizio della loro attività di medici del SSN.

La ricetta rossa è valida in tutte le farmacie del territorio italiano e assicura al cittadino di poter ritirare i medicinali che richiedono prescrizione medica dovunque si trovi.

La ricetta elettronica o dematerializzata

Il medico la compila al computer usando uno specifico programma del Servizio Sanitario della Regione, inserendo le stesse informazioni richieste dalla ricetta rossa cartacea. Attraverso il sistema informatico, il farmacista potrà accedere direttamente alla prescrizione elettronica e ai dati dell’intestatario.

La ricetta elettronica non può essere utilizzata per le seguenti prescrizioni, per le quali è ancora necessaria la ricetta rossa o sono richieste ricette di tipo speciale:

  • ossigeno
  • farmaci stupefacenti (che modificano lo stato psicofisico della persona)
  • sostanze psicotrope (che agiscono sul sistema nervoso)
  • farmaci che richiedono un piano terapeutico come i nuovi anticoagulanti orali
  • farmaci prescritti al domicilio del paziente o nelle residenze sanitarie assistenziali

A causa dell’emergenza sanitaria per COVID-19, un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prevede la possibilità temporanea di utilizzare la ricetta elettronica anche per farmaci che richiedono un piano terapeutico e per i farmaci distribuiti attraverso modalità diverse dal regime convenzionale.

La ricetta bianca

E’ quella che il medico compila sul proprio ricettario personale per prescrivere medicinali di Fascia C, ovvero non rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN). È utilizzata per quei medicinali che, pur essendo a carico del cittadino, richiedono la prescrizione medica. Sulla ricetta bianca devono essere indicati: nome, cognome e firma del medico, luogo e data. Non è necessario invece il nome dell’assistito. La ricetta bianca può essere:

  • ripetibile, serve a prescrivere un farmaco che può essere dispensato più volte alla stessa persona in un certo periodo. Per legge, una confezione di farmaco prescritta con ricetta ripetibile può essere venduta fino a 10 volte nell’arco di 6 mesi, salvo diversa indicazione da parte del medico. Per questo il farmacista deve restituire ogni volta la ricetta al cittadino. Se il medico, invece, prescrive sulla stessa ricetta più di una confezione del farmaco, la ripetibilità decade e si può ritirare solo quel quantitativo in un’unica volta. Fanno eccezione le sostanze stupefacenti e quelle psicotrope, come ad esempio i farmaci per curare l’ansia, l’insonnia o la depressione, per le quali la ripetibilità è limitata a 3 volte in 30 giorni
  • non ripetibile, serve a prescrivere un farmaco, in quantità sufficiente per la terapia, da ritirare una sola volta entro 30 giorni. È utilizzata per quei medicinali che con un uso prolungato potrebbero causare dei rischi per la salute. In questo caso il farmacista ritira la ricetta al momento della consegna del medicinale

La validità delle ricette

La ricetta rossa o elettronica, appartenenti al ricettario regionale, hanno una validità di 30 giorni, vale a dire che la confezione o le confezioni di medicinale prescritte si possono ritirare, per una volta sola, entro 30 giorni dalla data di compilazione visibile sulla ricetta.

La ricetta bianca, appartenente al ricettario personale del medico, ha una validità di 6 mesi quando è ripetibile. Ciò vuol dire che può essere utilizzata per acquistare il farmaco prescritto fino a 10 volte nell’arco dei sei mesi a partire dalla data di compilazione, salvo diversa indicazione da parte del medico.

La ricetta bianca che prescrive farmaci soggetti a prescrizione non ripetibile, invece, può essere utilizzata una sola volta entro 30 giorni. Nel caso di sostanze attive stupefacenti e psicotrope (che agiscono sul sistema nervoso), la ripetibilità della ricetta è limitata a 3 volte in 30 giorni.

Il numero delle prescrizioni

Su una ricetta del ricettario regionale (rossa o elettronica) si possono prescrivere non più di 2 confezioni per farmaco. Per le persone con esenzione per malattia cronica si possono prescrivere fino a 6 confezioni per ricetta, fino a coprire un massimo di 180 giorni di terapia, a condizione che il farmaco sia stato già utilizzato dalla persona da almeno 6 mesi e sia specifico per la sua malattia cronica. Nel caso di prima prescrizione di un farmaco, o di modifica della terapia, il medico può prescrivere una sola confezione di quel farmaco per ricetta e una sola ricetta al giorno.

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